Diecimila euro di multa e rischio arresto per abbandono animali domestici
Pesante è il problema dell’abbandono degli animali domesticida parte di molte persone che, pur avendoli accolti in casa amorevolmente, vogliono disfarsene per passare le vacanze in luoghi dove essi non sono accettati. Le città quindi si riempiono di animali domestici che, avendo vissuto in casa, o in giardini, insomma a contatto con esseri umani, non hanno acquisito le giuste competenze di cattività per procacciarsi il cibo e quindi destinati a morte sicura.
Per abbandono viene inteso come il trascurare o il disinteressarsi del proprio animale domestico, e non ascrivibile ad atteggiamenti di inflizione gratuita di sofferenza, questi infatti sono descritti penalmente come reato di maltrattamento. Quindi l’abbandono viene inteso come mancanza della volontà di prendersi cura del proprio animale domestico.
Per quanto riguarda il codice penale, c’i sono svariati articoli che regolano e tutelano i diritti di questi animali che, lasciati per strada, possono si andare ovunque, ma di sicuro destinati ad epilogo infelice.
L’articolo 727 del codice penale, per esempio, la più recente normativa che punisce con l’arresto, fino ad un anno di carcere, o con una multa che oscilla tra i mille ed i diecimila euro, chiunque abbandoni animali domestici o che non abbiano acquisito abitudini di cattività.
Inoltre, alla stessa pena è condannato chi, pur avendo animali domestici in casa, li detiene in condizioni incompatibili alla loro natura e quindi soggetti a gravi sofferenze.
Tale azione viene, quindi, considerata un reato penale. Ci sono poi diverse sentenze della cassazione che regolano meglio i diritti degli animali domestici, ad esempio la sentenza VII del 10/7/2015, la sentenza III del 25/6/2014, la sentenza III del 17/92013.
Di recente, ci sono state molte testimonianze comprovate di persone che hanno ricevuto sanzioni a causa di questo scempio dell’abbandono, sanzioni esmplari, che hanno portato i padroni di acluni animali fin davanti ad una giuria di tribunale.